Statuto

STATUTO  ASSOCIAZIONE  SINDACI  EMERITI  DEL  F.V.G.

 

ART. 1 Denominazione e Sede

È costituita la “ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI DEL F.V.G.” tra i già Sindaci del Friuli Venezia Giulia, formata da coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco in uno o più Comuni del territorio regionale. L’Associazione è apartitica e apolitica, di utilità sociale e con finalità culturali, di durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile.

La sede è stabilita in Udine, presso la sede dell’ANCI del Friuli Venezia Giulia.

 

ART. 2 Sindaci Emeriti Albo Regionale

Gli associati, in possesso dei requisiti richiesti, possono iscriversi all’Albo Regionale dei Sindaci Emeriti, istituito con L.R. n. 27/2012, art. 10, commi 95 ‐ 96, secondo le modalità previste nell’apposito Regolamento Regionale.

 

ART. 3 Scopi e finalità

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

‐ promuovere e diffondere la cultura amministrativa e l’impegno civico sotto il profilo istituzionale, giuridico, organizzativo, economico‐finanziario e contabile;

‐ favorire inoltre la conoscenza storica, geografica, socio‐economica ed artistica degli enti locali;

‐ sostenere la dignità e la valenza del ruolo dei Sindaci nell’amministrazione della cosa pubblica svolta nell’interesse della comunità;

‐ valorizzare l’operato ed i risultati conseguiti dagli ex Amministratori e dai già Sindaci;

‐ organizzare viaggi di studio per approfondire la conoscenza dei sistemi amministrativi degli enti locali e realizzare incontri con Amministratori per lo scambio di informazioni e di esperienze sia in Italia sia all’estero, in particolare nei Paesi europei;

‐ rafforzare la collaborazione e l’amicizia fra quanti nel tempo abbiano svolto le funzioni di Sindaco, nonché con coloro che le svolgono attualmente.

 

ART. 4 Attività

L’Associazione per il raggiungimento dei propri fini intende promuovere le seguenti attività:

‐ convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documenti per amministratori pubblici e cittadini;

‐ corsi di formazione e di aggiornamento per giovani amministratori su materie di diritto pubblico e amministrativo, di economia e finanza degli enti locali, di contabilità pubblica e bilanci;

‐ pubblicazione di studi e ricerche relativi ad aspetti storici, geografici, economici e sociali degli enti locali, nonché volti ad illustrare l’operato dei Sindaci che meglio hanno onorato la carica ricoperta.

L’Associazione promuove, altresì, un rapporto di collaborazione con l’ANCI del Friuli Venezia Giulia e con le associazioni similari.

 

ART. 5 Ammissione degli Associati

L’ammissione degli associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere i dati anagrafici e di residenza, il Comune ove è stata ricoperta la carica di Sindaco, precisandone la data di inizio e di cessazione. È fatto obbligo al nuovo ammesso di versare la quota associativa.

Contro il rifiuto di ammissione è consentito appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

 

ART. 6 Obblighi degli Associati

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale Regolamento Interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi od al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni.

 

ART. 7 Diritto di voto

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto.

 

ART. 8 Patrimonio e Risorse

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

‐ quote associative;

‐ beni: immobili e mobili;

‐ contributi;

‐ donazioni e lasciti;

‐ rimborsi;

‐ ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea degli Associati che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’Assemblea degli Associati che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 9 Bilanci

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Il bilancio deve essere depositato prima dell’Assemblea presso la sede  dell’Associazione per poter essere consultato da ogni associato.

 

ART. 10 Organi

Gli Organi dell’Associazione sono:

‐ Assemblea degli Associati

‐ Consiglio Direttivo

‐ Presidente dell’Associazione

‐ Collegio dei Revisori

‐ Collegio dei Probiviri

È istituita inoltre la figura di Presidente Onorario dell’Associazione.

 

ART. 11 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno ed, in via straordinaria, qualora sia necessaria o sia richiesta dal Collegio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 15% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La convocazione va fatta almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea con qualsiasi mezzo idoneo.

 

ART. 12 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

‐ approva il Bilancio preventivo e consuntivo;

‐ approva l’eventuale Regolamento Interno;

‐ fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

‐ elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

È, inoltre, facoltà dell’Assemblea nominare con voto palese un Presidente Onorario che abbia ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione nei mandati precedenti.

 

ART. 13 Consiglio Direttivo Composizione e durata

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, fissato dall’Assemblea, è compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove). Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza di 2/3 degli associati. Il Presidente Onorario, se nominato, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 

ART. 14 Consiglio Direttivo Poteri

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, nomina il Presidente, il Vice‐Presidente Vicario, il Vice‐Presidente, il  Segretario ed il Tesoriere.  Si riunisce almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente dell’Associazione.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocarlo su richiesta motivata della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta motivata di almeno il 10% degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli tassativamente riservati all’Assemblea degli Associati. Ha facoltà, altresì, di cooptare in Consiglio associati con competenze e/o funzioni specifiche.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

‐ predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

‐ formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

‐ elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

‐ elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

 

ART. 15 Presidente

Il Presidente dell’Associazione dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti, di concerto con il Tesoriere. Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

ART. 16 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea fra gli associati, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposite relazioni da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

ART. 17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) associati eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione, sui dinieghi di ammissione e sulle altre controversie sociali.

 

ART. 18 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

ART. 19 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.  Agli associati compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e regolarmente documentate.

 

ART. 20 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.